La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. La Legge di bilancio per il 2018 ha sospeso il prossimo adeguamento alla speranza di vita (cinque mesi dal 1° gennaio 2019) nei confronti dei lavoratori con:
1) almeno 30 anni di contributi;
2) hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (cioè risultano lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni), e;
3) non risultano titolari dell’Ape sociale al momento del pensionamento.
Tali soggetti, pertanto, dal 1° gennaio 2019 beneficeranno di uno sconto di cinque mesi sui requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia.
La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall’articolo 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall’articolo 1, co. 194 della legge 232/2016. La tavola sottostante riepiloga, pertanto, la probabile evoluzione nel corso del tempo dei requisiti per il conseguimento della pensione anticipata secondo lo scenario demografico Istat 2016, l’ultimo disponibile.
Fonte: Lente Pubblica