Il decreto in Gazzetta precisa che l’arrivo sulla nostra Pec rende la multa un atto “notificato e conoscibile” all’automobilista, che dunque non potrà dire di non aver ricevuto niente. La multa via Pec, in altre parole, dovrà essere pagata. Dunque, sta a questi consultare regolarmente la propria casella Pec, per essere sicuro di non sforare i vari termini per pagamenti e ricorsi. In ogni caso, non dovrà pagare le spese di notifica, ma solo quelle di accertamento (per esempio, legate alla gestione dei fotogrammi dell’infrazione, se accertata con rilevatori automatici).
I tempi per la notifica resteranno invariati, quindi quelli già previsti dal codice della strada. La notifica si riterrà spedita nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione, mentre si riterrà notificata quando sarà generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec.
Ma in quali casi si potrebbe presentare ricorso?
Accesso agli elenchi. Nella maggior parte dei casi non c’è l’alt e il verbale va spedito all’intestatario del veicolo entro i 90 giorni ordinariamente previsti dal Codice della strada. Verificando prima se questi abbia un indirizzo Pec. Il controllo va fatto «nei pubblici elenchi» cui l’organo di polizia «abbia accesso». Quindi, prima di avviare la consueta procedura di notifica “fisica”, gli uffici di polizia dovranno verificare se è possibile quella telematica via Pec, prevista dal Codice dell’amministrazione digitale e senza spese per il destinatario.
Sta di fatto che la maggior parte dei corpi di polizia non si è ancora organizzata per le notifiche via Pec. Per molti organi non sono ancora possibili consultazioni massive degli elenchi e quindi si potrebbe sostenere che non c’è accesso e quindi, di fatto, nemmeno obbligo di notificare via Pec.
Validità della notifica. Quasi tutta la giurisprudenza è d’accordo nel dire che l’allegato in pdf, in quanto semplice riproduzione elettronica, non fa fede come l’originale cartaceo. Quindi è necessario un allegato firmato digitalmente, il che richiede il formato p7m che può essere però aperto solo da un software ad hoc. La Pec contenente la multa deve innanzitutto riportare nell’oggetto la dizione di «atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada». In caso contrario, se non vengono ottemperati questi doveri, potrebbe essere passibile di ricorso.
Fonte: Lente Pubblica