Crescono le tutele per le lavoratrici in caso di parti fortemente prematuri. Lo prevede un passaggio del decreto sulla conciliazione vita-lavoro. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Lo ricorda l’Inps nella Circolare 69/2016 pubblicata ieri a chiarimento delle novità introdotte con il recente decreto conciliazione vita lavoro (Dlgs 80/2015). La novella, ricorda l’Inps, interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda i casi patologici di parti fortemente prematuri, in cui il bambino nasce più di due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio: in questi casi, ancorare la durata massima del congedo al limite di cinque mesi si risolve in una disparità di trattamento nei confronti del prematuro, che necessita di cure costanti e della presenza della figura materna. Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto. Ora invece il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
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