di Anig Lavoratori con scarsi redditi meno penalizzati nell’accesso ai servizi per il lavoro. Lo prevede lo schema di decreto legislativo con i correttivi al Jobs Act approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all’esame delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato. Lo stato di disoccupazione torna infatti compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile, cioè 8000 euro annui per i lavoratori dipendenti e 4.800 per gli autonomi. E pertanto anche costoro potranno fruire dei servizi offerti dai centri per l’impiego per la ricerca di una nuova attività lavorativa, più remunerativa iscrivendosi, ad esempio, al Portale nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro che sarà realizzato in seno alla nuova Anpal e, quindi, stipulare il patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego … Dunque, la modifica proposta non fa altro che ripristinare un regime già vigente fino al settembre dell’anno scorso (2015) e dall’altro si rappresenta che i principali incentivi all’occupazione vigenti in particolare, gli esoneri contributivi previsti dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016, non sono legati alla sussistenza del mero stato di «disoccupazione» ma richiedono l’assenza in capo al lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Resta inteso che, per accertare lo status di disoccupazione, il lavoratore dovrà produrre domanda telematica presso il portale nazionale delle politiche del lavoro che dovrà essere costituito dall’Anpal, indicando nella stessa la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti potranno effettuare la registrazione al portale dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.
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