Insidie stradali: se il cinghiale invade la corsia non è colpa della P.A.
Non c’è nessun obbligo di custodia a carico della P.A. sugli animali selvatici ma soltanto, se provata, responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ne consegue che sulla base dei principi generali, spetterà all’attore la prova degli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compresa la colpa della pubblica amministrazione”.Per cui la sentenza impugnata va censurata relativamente all’omessa motivazione in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano. Infatti, nella stessa non si fa alcun riferimento a comportamenti colposi della P.A. configurando di fatto “una sorta di responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno”. D’altra parte, prosegue la pronuncia del Tribunale, l’attore non ha fornito alcuna prova della negligenza o imprudenza nella vigilanza della P.A. sulla fauna selvatica, ovvero l’omissione di cautele in prossimità della strada, limitandosi meramente “a dedurre l’attraversamento della stessa da parte di un cinghiale”. Solo in tal caso, sarebbe spettato alla controparte l’onere di dimostrare la prova liberatoria della propria diligenza o l’esistenza del caso fortuito. In conclusione, dunque, l’appello è accolto con compensazione delle spese tra le parti, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all’individuazione del soggetto responsabile in caso di danni da fauna selvatica.
Fonte: Insidie stradali: se il cinghiale invade la corsia non è colpa della P.A. (www.StudioCataldi.it)