Nell’ambito degli appalti pubblici una delle principali criticità è sempre stata la verifica dei requisiti degli operatori economici. Di recente il legislatore ha anche cercato di contrarre i tempi ma la strada maestra sarebbe sempre quella di una verifica ex ante a comprova di una maggiore garanzia per tutte le parti coinvolte nell’appalto.
Al fine di snellire e semplificare questa delicata fase, la digitalizzazione delle informazioni e l’interoperabilità tra le banche dati delle diverse amministrazioni interessate consentiranno di conseguire una significativa contrazione dei tempi e di fare in modo che i soggetti coinvolti potranno presentare i documenti in una unica soluzione per via del riuso che ne verrà fatto dalle stazioni appaltanti.
Il 24 ottobre è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera n. 464 del 27 luglio u.s. con la quale l’ANAC ha finalmente attivato il FVOE, Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici (il cui utilizzo è divenuto di fatto obbligatorio dal 9 novembre u.s.).
Questo strumento era già stato previsto dall’articolo 81, comma 4, del Codice dei contratti pubblici per il quale presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati utili alla verifica dei requisiti soggettivi, definiti anche di “ordine pubblico o di moralità”, consistenti in condizioni soggettive dell’operatore economico suscettibili, ove mancanti, di precludere la partecipazione ad una gara pubblica.
In termini pratici il fascicolo virtuale consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisire le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, nonché il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi. La validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato.
L’operatore economico, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal sistema, potrà selezionare i propri dati e i documenti presenti nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.
Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvierà tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati e l’Autorità Nazionale Anti Corruzione metterà a disposizione automaticamente tutta la documentazione in corso di validità già disponibile e, in caso di carenza, procederà alla richiesta nei confronti dei competenti enti certificanti.
L’Autorità renderà disponibili tempestivamente alle stazioni appaltanti i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.
Le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori, potranno accedere alla Lista degli operatori economici verificati. In questo modo possono scegliere di avvalersi delle verifiche svolte anche da altre stazioni appaltanti.
La documentazione che sarà possibile estrarre mediante questo nuovo servizio sarà il frutto di una cooperazione dagli Enti Certificanti (Union camere e i Ministeri della Giustizia e dell’Interno in primis).
A titolo esemplificativo sarà possibile estrarre la visura del registro delle imprese, il certificato del casellario giudiziale integrale, il certificato di regolarità fiscale e la comunicazione antimafia.
Sarà inoltre possibile acquisire ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario.
Il fascicolo virtuale sarà oggetto di ulteriori sviluppi e di implementazioni. È prevista pertanto una fase transitoria nella quale i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE saranno inseriti nel sistema dagli stessi operatori economici.
Questo nuovo strumento rappresenta, quindi, un ulteriore esempio di come l’interoperabilità tra dati e servizi della Pubblica Amministrazione costituisca un passaggio obbligato per la creazione di valore aggiunto ai fini di una migliore fruibilità per i cittadini e per la semplificazione dei processi stessi che, necessariamente, comporta anche una contrazione della tempistica necessaria alla conclusione dei diversi processi.
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