Sale il limite di reddito per essere considerati figli a carico. L’articolo 1, co. 252 della legge di bilancio per il 2018 ha elevato, dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico tra cui anche i figli con un’età pari o superiore a 24 anni. Le risorse per il predetto intervento sono state individuate attraverso una riduzione del rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di 92,8 milioni per il 2019, di 132,5 milioni per il 2020 e di 119,1 milioni a decorrere dal 2021.
Resta immutata, invece, la misura delle detrazioni base spettanti per legge. Nello specifico per i figli a carico spettano le seguenti detrazioni dall’IRPEF lorda: a) 950,00 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; b) 1.220,00 euro per ciascun figlio, se di età inferiore a tre anni. Per i figli portatori di handicap la misura delle predette detrazioni è aumentata di 400,00 euro per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, diventando quindi pari a 1.350,00 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni o 1.620,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico la detrazione è aumentata ulteriormente di 200,00 euro per ciascun figlio, a partire dal primo. Le predette detrazioni, come noto, sono teoriche in quanto devono essere commisurate al reddito complessivo dei genitori e al periodo di spettanza del carico.
Non ci sono modifiche, invero, neanche per quanto riguarda le regole per la concessione della pensione ai superstiti per la quale, come noto, il requisito del carico è ancorato a parametri diversi da quello previsto per i fini fiscali. In particolare anche nel 2018 il figlio maggiorenne, ai fini del conseguimento della prestazione ai superstiti deve risultare, al momento della scomparsa del genitore, in possesso di un reddito non superiore al 130% del valore del trattamento minimo nel FPLD (vale a dire circa 8.500 euro nel 2018) ed il dante causa, sempre al momento del decesso, doveva provvedere al suo mantenimento abituale: tale condizione viene presunta nel caso in cui il figlio era convivente al dante causa al momento del decesso mentre negli altri casi occorre accertare che il defunto concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio maggiorenne. A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.
Fonte: Lente Pubblica