Le elezioni amministrative si avvicinano e noi di Unico vogliamo fare un po’ di chiarezza riguardo le modalità e i tempi entro i quali è necessario compiere tutte le operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.
PREMESSA Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai tre quarti (cifra da arrotondare all’unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) cioè:
La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione. Nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi: nei comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore a due terzi dei candidati; nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi. Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:
Come per i comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, anche in quelli con più di 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore a due terzi dei candidati. Per l’elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
LE LISTE La lista dei candidati va presentata con un’apposita dichiarazione scritta. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione, in particolare:
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono ritenute non valide dal Consiglio di Stato, quindi è necessario che le liste siano sottoscritte da soggetti non candidati nella lista stessa. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura attraverso l’accettazione della candidatura stessa. In tali comuni non è necessario, pertanto, che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.
IL PROGRAMMA Il programma amministrativo deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco e deve essere affisso all’albo pretorio del comune.
IL MANDATARIO ELETTORALE Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di 2.500€ avvalendosi esclusivamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale dichiara per iscritto il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
TERMINI PRESENTAZIONE LISTE La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.
IL BALLOTTAGGIO Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l’elezione dei primo turno. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un turno di ballottaggio, da effettuarsi entro gli stessi termini qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi. Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.
Fonte: Ministero dell’interno – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature