La Corte dei conti friulana (deliberazione n. 2/2018) rimette la questione alla sezione plenaria in considerazione del contrasto creatosi in sede civile. I magistrati contabili della Toscana (delibera n. 6/2018) confermano invece la posizione restrittiva della sezione delle Autonomie (delibera 21/2015) per i compensi non dovuti ai segretari di fascia A e B, fino a diverso avviso.
Secondo la Corte dei Conti Friulana In buona sostanza la lettura che limita l’applicazione del comma 2 bis ai soli Segretari appartenenti alla fascia C operanti in Comuni privi di Dirigenti sarebbe ispirata dal fatto che la normativa di modifica del regime dei diritti di rogito, che portava l’intero introito derivante dagli stessi nelle casse dell’Ente, salvo l’eccezione di cui al comma 2bis, sarebbe stata espressiva di una evidente volontà di ampliare le entrate dell’Ente.
L’eccezione (comma 2 bis) introdotta in sede di emendamento era stata, infatti, ancorata, anche in ragione della lettura dei resoconti parlamentari, ad un intento perequativo nei confronti dei Segretari destinatari di trattamenti meno elevati. Infatti nel resoconto parlamentare della Commissione Affari Costituzionali della Camera (p.23) -seduta nella quale era stato approvato l’emendamento 10.32- (riportata nella deliberazione della Sezione Autonomie) si leggeva: ”La proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli.
Il Collegio contabile ha rimesso la questione di massima alla Sezione Plenaria, chiedendo «Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti».
Secondo la Corte dei Conti Toscana, Nel caso di specie, la richiesta di parere inviata dal Comune di Cascina, riguardante l’interpretazione dell’art. 10, comma 2 bis del decreto legge n. 114/2014, in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali, è oggettivamente ammissibile, in quanto la medesima si sostanzia in una richiesta di interpretazione, generale ed astratta, di norma rientrante nell’ambito della Contabilità pubblica.
Nel merito si osserva che l’interpretazione letterale del citato art 10, comma 2 bis, non presenta problematicità interpretative, laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica.
Inoltre, sempre secondo la Sezione Autonomie, le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola, per i segretari di fascia C, debbono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (Inail e contributi previdenziali).
Fonte: Lente Pubblica