Concorso assunzione docenti di Religione, firmata l’intesa MIM-CEI
L’intesa è stata firmata il 9 gennaio, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Zuppi e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Al via le procedure ordinaria e straordinaria per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica. Complessivamente si tratta di circa 6.400 posti di insegnante di Religione Cattolica. E’ finalmente arrivato il concorso atteso un ventennio!
La materia Religione Cattolica è una istituzione del concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Una intesa Stato Chiesa che definisce l’insegnamento scolastico in tutte le scuole del Paese. Si tratta di ore d’insegnamento facoltative che, la gran parte di famiglie e alunni, scelgono. Nei fatti sono così distribuite nei gradi di scuola: un’ora e mezza nella scuola dell’infanzia, due ore nella scuola primaria, e un’ora nella scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado. A inizio anno scolastico viene comunicata la scelta della disciplina religiosa cattolica; scelta che può essere riformulata anche successivamente. La Religione Cattolica non è una disciplina esclusiva della scuola italiana, è presente anche in quasi tutti gli altri Paesi europei (ad eccezione di Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa, musulmana), approcci (culturale, storico, etico). La storia dell’insegnamento religioso a scuola, comunque, getta le radici in un periodo prossimo all’Unità d’Italia. Nel Regno di Sardegna, infatti, la legge n. 3725 del 13 novembre 1859, promulgata dal ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati, aveva introdotto, tra le discipline oggetto di istruzione pubblica, anche la religione cattolica. L’insegnamento era obbligatorio per i soli primi due anni delle elementari ed era impartito dal maestro unico. Nelle scuole secondarie l’insegnamento era garantito da un direttore spirituale. Il regio decreto n. 4151 del 24 giugno 1860 introduceva l’obbligatorietà dell’insegnamento anche per le scuole magistrali. A seguito di ulteriori risvolti, i programmi del 1905, scritti dal filosofo Francesco Orestano, segnavano la definitiva esclusione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Nel 1923, durante il governo Mussolini, la riforma Gentile rese obbligatorio l’insegnamento nelle scuole elementari, con decreto reale del 1º ottobre del 1923, n 2185, del ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Gentile. Con il concordato Stato-Chiesa del 1929 si introduceva e rendeva obbligatoria l’ora di religione in ogni grado di scuola quale «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica». Nel 1984, a conclusione di ulteriori negoziati fu stipulata una nuova intesa presso Villa Madama. Si trattava di un testo di revisione del Concordato del 1929, che venne sottoscritto dal Segretario di Stato vaticano Agostino Casaroli e dal presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi. Con tale intesa venne meno l’obbligatorietà dell’insegnamento. Le modifiche concordatarie recitavano questa formula: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». Oggi ancora d’insegnamento di Religione Cattolica si parla. il 9 gennaio u.s. il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Zuppi e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno firmato l’Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19. L’altra porzione, più grande della torta, corrispondente al 70% dei posti disponibili, sarà coperta grazie a una procedura straordinaria, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. Complessivamente si tratta di circa 6.400 insegnanti. Dal MIM: “L’Intesa firmata oggi, che sostituisce integralmente quella sottoscritta il 14 dicembre 2020, ricorda che la procedura concorsuale “è bandita, nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175”. I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli indicati al punto 4 dell’Intesa del 28 giugno 2012, rilasciati da Facoltà e Istituti elencati dal decreto del Ministro dell’Istruzione il 24 luglio 2020 (n. 70). Tra i requisiti è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica “di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione”. Il concorso si articola in una prova scritta e una orale e accerta la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente e dalle intese richiamate in premessa. L’articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della religione cattolica. Il Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna si è detto grato al Ministro Valditara per “aver colmato un vuoto e per la collaborazione aperta e feconda che si è instaurata in vista di questo importante passaggio. Al di là dell’atto formale, richiesto dalla legge, il presente accordo riconosce e riafferma il valore degli insegnanti di religione nelle nostre scuole: educatori preparati e appassionati che arricchiscono l’esperienza scolastica con un’occasione unica di dialogo, approfondimento culturale e confronto interdisciplinare. È giusto che sia data loro maggiore stabilità e sicurezza”. Questo il pensiero del Ministro del MIM, Giuseppe Valditara: “L’insegnamento della religione è un’occasione di confronto e di dialogo sui principi etici e morali che da sempre accompagnano le civiltà nel loro cammino. È anche l’occasione per andare alle radici della nostra civiltà imparando a conoscere il messaggio cristiano. Approfondire questi temi significa fornire agli studenti gli strumenti per conoscere alcuni aspetti imprescindibili della nostra storia. Grazie a docenti motivati e competenti sarà possibile creare sempre più momenti di approfondimento e di arricchimento culturale”. Nel lontano 2004 si tenne la prima procedura concorsuale. A distanza di un ventennio, oggi, si restituisce dignità agli insegnanti di religione cattolica. Prima del Concorso per l’immissione in ruolo del 2004[11], la totalità dei docenti veniva nominata su segnalazione della curia diocesana al dirigente scolastico che normalmente confermava la nomina. Il contratto era annuale e non esisteva uno statuto giuridico di ruolo, al contrario dei docenti delle altre materie. La legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l’entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), a copertura di circa il 70% delle ore di insegnamento, rendendo il docente “organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali” (ministro Giuseppe Fioroni, 6 marzo 2007[12]); la nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico. L’autorità diocesana si riserva comunque di revocare l’idoneità dell’insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l’insegnamento. Il concorso si è svolto a partire dall’aprile 2004 (prove scritte), protraendosi fino a luglio. Erano ammessi i docenti che avessero “prestato continuativamente servizio d’insegnamento della Religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003[11]”. L’immissione in ruolo è stata graduata in tre scaglioni annuali (rispettivamente di 9.229, 3.077 e 3.060 posti [13]), concludendosi nell’estate 2007. Lo SNADIR fornisce abbondanti chiarimenti intorno al nuovo concorso di Religione Cattolica, provando a fornire a importanti domande: Quali sono le prove concorsuali per accedere al ruolo di insegnante di religione? Le tipologie sono due: il concorso ordinario per coloro che non hanno maturato il requisito dei 36 mesi di servizio e la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (art.47, comma 9, D.L. 36/2022, convertito in legge n.79 del 29 giugno 2022). Quali sono i requisiti per la partecipazione al concorso ordinario? Potranno partecipare i candidati con il prescritto titolo di studio previsto dal DPR 175/2012 e l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio, 2 oltre ovviamente ai requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi. Quali sono i requisiti per la partecipazione alla procedura straordinaria? Potranno partecipare alla procedura straordinaria color che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali alla data della pubblicazione del bando, siano in possesso del titolo di studio previsto dal DPR 175/2012 e siano in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio. Qual è la tipologia di prova per la procedura straordinaria? Il comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 prevede una sola prova orale didattico metodologica, cioè una lezione simulata inserita ovviamente in una UDA. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova. Quale validità avranno le graduatorie a seguito della procedura straordinaria? Le graduatorie delle procedure straordinarie saranno utilizzate fino a totale esaurimento. Invece quelle del concorso ordinario avranno valore solo triennale. Non si può evitare qualsiasi forma di concorso? Art. 97 della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Quest’ultima affermazione consente di indire procedure straordinaria, quando ricorrono particolari condizioni come, nel caso degli insegnanti precari di religione, un ingiustificato lungo tempo di attesa da addebitarsi all’inerzia della stessa pubblica amministrazione. Il concorso del 2004 ha prodotto una graduatoria “ad esaurimento”? No, ha prodotto una graduatoria “di merito” in vigore per tre anni. Da settembre 2020, tuttavia, nelle more dell’indizione di procedure di assunzione per gli insegnanti di religione, una specifica norma (comma 3 dell’art.1bis legge 159/2019) ha disposto che si utilizzasse (provvisoriamente) quella graduatoria per lo scorrimento dei posti e la chiamata in ruolo di coloro che risultano in posizione utile per la copertura del 70% del totale complessivo delle cattedre funzionanti. Il requisito dei 36 mesi di servizio dev’essere maturato entro quale data? Entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria: ad es. se al 31 agosto 2023 si è maturato 32 mesi di servizio, i mesi da settembre a dicembre 2023 sono utili per raggiungere il requisito dei 36 mesi alla data del bando. Il docente che ha lavorato 180 giorni in un anno scolastico o dal 1° febbraio fino al termine dell’anno scolastico può considerare, ai fini dell’accesso alla procedura straordinaria, i mesi dell’intero anno scolastico? No. Il requisito dei 36 mesi per accedere alla procedura straordinaria sono da considerarsi quelli di effettivo servizio. I 36 mesi di servizio richiesti devono essere stati svolti in maniera consecutiva? Non necessariamente. Ai fini dell’accesso alla procedura straordinaria sono validi i servizi prestati nella scuola privata? No. Il comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 specifica che è richiesto il servizio nella scuola statale con il possesso dei prescritti titoli. Sarà richiesta una prova di lingua inglese? Il Ministero insiste nel voler inserire una “prova di comprensione e di conversazione in lingua inglese”. Lo Snadir si è dichiarato contrario in quanto nell’ambito di una procedura straordinaria risulta incongruente una prova di competenza in una lingua straniera che non è stata mai richiesta prima per accedere all’insegnamento della religione cattolica. Se il MIM intende procedere con la prova di inglese, allora questa dovrà avere una valutazione che incida molto limitatamente rispetto al punteggio finale. Con quale scala di punteggi sarà valutata la prova dei candidati? Lo Snadir ha proposto una valutazione in centesimi (servizio 50 punti, prova orale metodologico-didattica 30 punti, titoli valutabili 20 punti). Il Ministero propone una valutazione riferita a 250 punti (servizio 100 punti, prova orale metodologico didattica 100 punti, titoli valutabili 50 punti). Nelle riunioni tenutesi presso il Ministero lo Snadir ha sempre insistito affinché sia data rilevanza al servizio scolastico prestato. Tra i titoli aggiuntivi si prevede possano essere valutati anche titoli civili (es. Laurea magistrale conseguita in una Università statale)? Lo Snadir si è detto favorevole ma il Ministero si orienta a valutare i soli titoli culturali ecclesiastici. A parità di punteggio e di titoli quale candidato precede in graduatoria? Diversi sono i criteri per individuare la precedenza; quelli maggiormente ricorrenti sono: i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; maggior numero di figli a carico; mutilati e invalidi civili che siano tali per motivi non inerenti al servizio; minore età anagrafica (cfr. art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e DPR n.487/1994 art. 5 comma 4). Ci saranno categorie riservate che avranno una quota percentuale di riserva per le assunzioni in ruolo? Sì. Saranno attribuite diverse percentuali di riserva di posti per coloro che, in servizio al momento di pubblicazione del bando, appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 68, e all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. E’ necessaria una Intesa tra CEI e MIM per procedere con le prove concorsuali? L’Intesa tra presidente della CEI e Ministro dell’istruzione è prevista dal comma 1 dell’art.1bis della legge 159/2019 per la pubblicazione del bando del concorso ordinario. Per la procedura straordinaria NON è prevista alcuna intesa. E’ necessaria l’idoneità all’irc per la partecipazione al concorso ordinario e alla procedura straordinaria? Il requisito dell’idoneità all’insegnamento di religione cattolica rimane una prerogativa peculiare dell’ordinario diocesano. Tale idoneità va rilasciata in occasione delle procedure di assunzione, ordinario e straordinario. L’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano riguarderà i due ruoli previsti dalla legge n. 186/2003? L’idoneità diocesana si prospetta (come nel 2004) specificata per gradi (infanzia, primaria, secondaria I grado, secondaria II grado). Lo Snadir ha evidenziato che una idoneità diocesana che faccia riferimento ai due ruoli indicati nella legge n. 186/2003 (infanzia + primaria insieme e secondaria di I grado + secondaria di II grado insieme) consentirebbe una maggiore flessibilità nell’assegnazione delle cattedre. I candidati devono ricevere una specifica idoneità da parte dell’Ordinario diocesano? Sì. Entro i novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura il Responsabile dell’Ufficio diocesano competente rilascerà una attestazione di idoneità con la quale si specificherà la diocesi e il grado di scuola per il quale si concorre. Il candidato conoscerà in anticipo la traccia in base alla quale svolgere la prova orale metodologico-didattica? Nella procedura straordinaria il candidato conoscerà la traccia 24 ore prima di svolgere la prova orale didattico-metodologica. Lo Snadir ha chiesto l’invio della traccia per la prova orale tramite e-mail, qualora il/la candidato/a non possa assicurare la presenza fisica il giorno dell’estrazione della stessa. E’ possibile partecipare alla procedura straordinario con il solo diploma di “scuola magistrale”? Sì. In questo caso il candidato che partecipa con il solo diploma di “scuola magistrale”, conseguito entro l’a.s.2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia. Quali sono i requisiti per essere nominati Commissari d’esame? Coloro che aspirano ad essere componenti delle commissioni devono essere docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità e, preferibilmente, insegnanti di religione 23 cattolica. Al fine di avere maggiori possibilità di un esito favorevole, è possibile fare domanda di partecipazione alla procedura straordinaria in più Regioni o in più diocesi? No. La scelta dovrà essere per una sola Regione e una sola diocesi. Al fine di avere maggiori possibilità di un esito favorevole, è possibile fare domanda di partecipazione al concorso ordinario in più Regioni o in più diocesi? No. La scelta dovrà essere per una sola Regione e una sola diocesi. Un dirigente sindacale può far parte della commissione d’esame? No. Non è consentito neppure al componente della RSU o al terminale associativo 26 (TAs). elgr