Il comma 16 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato per il 2018 e 2019 l’aliquota ridotta al 10% (in luogo del 15%) dell’imposta sostitutiva sui redditi delle locazioni abitative c.d. “cedolare secca”.
Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni:
- site in Comuni ad alta tensione abitativa;
- in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014;
- site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa;
- concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
Il contratto di locazione a canone concordato è caratterizzato da un canone calmierato, a differenza del canone libero che dipende dai prezzi di mercato. Tale tipologia può essere utilizzata per i contratti a uso abitativo, a uso transitorio e per gli studenti universitari. Riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative e enti senza scopi di lucro.
Nel contratto di locazione a canone concordato il canone non può superare un tetto massimo stabilito da accordi territoriali tra le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.
La durata del contratto di locazione a canone concordato può essere
- 3 anni + 2 di rinnovo per le abitazioni;
- 6 mesi fino a 3 anni per gli studenti universitari;
- 1 mese fino a 18 mesi per i contratti transitori.
Fonte: Lente Pubblica