La data di nascita del bimbo (o della sua adozione o affidamento preadottivo) determina la durata del cd. bonus bebe’. I bimbi nati entro il 31 dicembre 2017 avranno diritto ad un sostegno triennale mentre quelli nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 avranno diritto ad un sostegno della durata solo di 12 mesi. Sono queste le indicazioni contenute nella Circolare Inps 50/2018 in cui l’istituto illustra i riflessi sull’erogazione del sostegno alla natalità dopo la novella apportata dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 248-249 della legge 205/2017).
Come noto la misura è stata introdotta originariamente dalla legge 190/2014 per sostenere economicamente la maternità delle famiglie meno abbienti con riferimento ai bimbi nati (o adottati) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. La recente legge di bilancio per il 2018 ha, tuttavia, disposto la proroga della misura anche per i nati nel 2018 rimodulandone però la durata in senso più sfavorevole di un terzo. Così che attualmente sussistono due normative di riferimento che viaggiano in parallelo a seconda della data di nascita (o di adozione) del bambino.
Bimbi nati o adottati entro il 2017
Con riferimento ai bimbi nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 la misura consiste in un trasferimento economico di 80 euro al mese (960 euro annui) per i primi tre anni di vita del bimbo (o dalla sua adozione) a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare non risulti superiore a 25mila euro annui. La misura del beneficio è raddoppiata (quindi passa a 160 euro al mese per 12 mesi l’anno) se l’ISEE del nucleo familiare risulta inferiore a 7mila euro. Così ad esempio un bimbo nato il 31 dicembre 2017 potrà godere (o meglio la famiglia potrà godere) di un contributo di 80 euro (o 160 euro) al mese per tre anni, sino al dicembre 2020. Ovviamente a condizione che permangano tutte le condizioni richieste per il bonus (tra cui la residenza in Italia, il requisito di ISEE, la mancata revoca dell’adozione o dell’affidamento preadottivo).
Bimbi nati o adottati nel 2018
Se il bimbo è nato (o è stato adottato) tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 il periodo di erogazione del sostegno economico si riduce dai tre anni originari a 12 mesi fermo restando la misura e le altre caratteristiche del bonus. Nello specifico le famiglie con un’attestazione ISEE non superiore a 25mila euro potranno conseguire un bonus di 80 euro al mese per 12 mesi dalla nascita o dall’adozione del minore; le famiglie con ISEE non superiore a 7mila euro potranno conseguire un bonus di 160 euro al mese sempre per soli 12 mesi dalla nascita o dall’adozione. Ad esempio un bimbo nato nel gennaio 2018 potrà fruire del bonus solo sino al gennaio 2019 e non più sino al 2021.
Parti Plurimi
In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Ed il bonus si può quindi cumulare per ogni figlio. Pertanto, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati o adottati).
Isee
L’Inps ricorda che la prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) secondo le regole introdotte dal DPCM 159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio. La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione.
Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva dell’indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU. L’Inps ribadisce, infine, che benchè la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.
Fonte: lentepubblica.it