L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni spinge per la restituzione ai consumatori del surplus versato in questi anni. La questione è quella, assai nota, delle bollette a 28 giorni. L’Agcom ha parlato chiaro: le compagnie devono rimborsare ai loro clienti di telefonia fissa e convergente (fissa e mobile) l’equivalente di quanto versato dal 23 giugno dello scorso anno.
La misura di ripristino in questione consiste nel differimento della prima bolletta utile dopo il 5 aprile (data ultima di ritorno alla tariffazione mensile) per un numero pari ai giorni “erosi” durante la tariffazione a 28 giorni, a partire dalla data del 23 giugno 2017. Considerando, i due o tre giorni al mese “sottratti” al consumatore da quella data che corrisponde all’entrata in vigore del provvedimento dell’Agcom citato da Staderini, il numero massimo di giorni di ritardo della bolletta di aprile sarà di 23 giorni.
Il calcolo dello sconto avverrà sulla base del numero dei giorni oggetto della rimodulazione, sottraendo un numero di giorni pari a quelli erosi, mese dopo mese, con il sistema di pagamento bollette a 28 giorni.
L’AgCom fa un esempio:
“una fattura decorrente dal 23 giugno avrebbe dovuto coprire il periodo fino al 22 luglio successivo; invece, applicando il calcolo quadrisettimanale, il periodo fatturato si sarebbe fermato al 20 luglio, con una erosione pari a 2 giorni. Il successivo periodo di decorrenza avrebbe dovuto essere quello dal 23 luglio al 22 agosto; invece, sempre in base al calcolo quadrisettimanale, la decorrenza avrebbe riguardato il periodo dal 21 luglio al 17 agosto, con una erosione di 3 giorni sul singolo ciclo di fatturazione e di 5 sul totale dei due cicli di fatturazione. E così via”.
Non si tratta di un rimborso in denaro, ma in “giorni”, ovvero la bolletta sarà prorogata di tanti giorni quanti erano stati sottratti a causa del passaggio dalla fatturazione mensile a quella quadrisettimanale. In pratica il rimborso consisterà in alcuni giorni “gratis” corrispondenti ai giorni pagati in più nei mesi precedenti.
Fonte: lentepubblica.it