Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse.
La scuola italiana mentre accoglie i giovani costretti alla fuga, assicura loro il proseguimento del percorso educativo e formativo, anche perché possano ritrovare condizioni minime di “normalità” quotidiana. Il Ministero dell’Istruzione e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono chiamate, ora, ad esercitare il massimo impegno per accogliere gli esuli ucraini in età scolare, dando loro tutto il sostegno e l’accompagnamento necessario.
L’Italia, come tutti gli altri Paesi europei, apre le porte delle scuole per accogliere tantissimi studenti ucraini esuli. Si vuole in primis garantire accoglienza umanitaria. Tanti sono gli esuli e in rapida ascesa numerica. Occorre quindi fornire risposte in termini di assicurazione circa il proseguimento del percorso educativo e formativo, in un contesto lontano dalla loro consueta vita quotidiana. Quanti ucraini giungeranno in Italia non è un dato noto a nessuno. Dai primi dati disponibili emerge, comunque, fra gli esuli ucraini in ingresso nel nostro Paese, un’altissima percentuale di minori. Tra questi vi sono quelli accompagnati dai propri familiari e, in molti casi, tragicamente soli o temporaneamente affidati ad amici di famiglia. Il Ministero dell’Istruzione e tutte le istituzioni scolastiche sul territorio sono chiamate, ora, ad esercitare il massimo impegno per accogliere gli esuli ucraini in età scolare, dando loro tutto il sostegno e l’accompagnamento a tal fine necessario. La scuola, dunque, accoglie; con grande impegno assicura inoltre l’assolvimento dell’obbligo formativo, alla luce del diritto dell’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche. Il Ministero dell’Istruzione si fa carico dell’accoglienza e di ogni dovere formativo. “Il Testo Unico sull’immigrazione (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47). In applicazione delle predette disposizioni, le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici regionali – nelle loro articolazioni di direzioni regionali e uffici di ambito territoriale, nell’esercizio delle consuete funzioni di supporto e accompagnamento – si attiveranno per realizzare l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l’inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo. I dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali terranno conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti, determinata dallo sradicamento dalle proprie comunità e, in più di un caso, dall’allontanamento da uno o entrambi i genitori. Si dovrà avere cura, per quanto possibile, di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione. Per tale ragione sarà pure necessario favorire il più possibile la conservazione di piccoli gruppi di provenienza, in primis nuclei familiari, considerando poi l’appartenenza alla medesima comunità territoriale o geografica. Nell’accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si potrà fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all’ITABASE, come anche all’utilizzo sperimentato di materiali didattico bilingue o nella lingua madre. Si raccomanda pure di riservare la massima cura nel coinvolgimento del nucleo familiare con cui gli studenti sono arrivati e al collegamento fra tempo scuola e tempo extra-scuola, per l’offerta di occasioni di socializzazione, ricreative o sportive, ad esempio”. Agli studenti ucraini esuli sarà fornito supporto psicologico, supporto linguistico e saranno disposte risorse finanziarie di primo sostegno scolastico. La tragicità degli eventi del conflitto ha di certo provocato condizioni traumatiche che richiedono urgente supporto psicologico. Le scuole potranno fare ricorso ai fondi destinati dall’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini. La lingua diversa dalla nostra poi si rappresenta ulteriore impedimento all’azione educativa, nella pratica del supporto e della socializzazione. E’ previsto, per questa mancanza, l’azione di mediatori linguistici e culturali che favoriscano l’interazione e la comunicazione interpersonale. Il Ministero dell’Istruzione ha, in via d’urgenza, disposto un aiuto finanziario. L’impegno del Ministro Bianchi è servito, in fase iniziale, ad ottenere un primo stanziamento di 1.000.000 di euro da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte significativamente nelle predette attività di accoglienza. La situazione è soggetta a un continuo sviluppo e a una mutazione in costante divenire, ulteriori fondi e misure saranno adottate in base alle esigenze che si presenteranno. La scuola italiana, in concerto con i Ministeri, riuscirà a fornire il suo sostegno, a trovare risposte ai bisogni dei giovani ucraini costretti alla fuga dal proprio Paese.
Emilio La Greca Romano