Il silenzio elettorale designa la pausa della campagna elettorale che si effettua il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni e, come tutta la campagna elettorale, è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, integrata da interventi successivi. Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall’articolo 9, così come modificato dalla l. 130/1975.
Per effetto di questo articolo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (comma 1) e inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (comma 2).
“Art. 9-bis – (Divieto di propaganda elettorale). – Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”. Gazzetta Ufficiale Legge 4 Febbraio 1985, n.10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.
La ratio di questa regola è che il cittadino, dopo aver ascoltato ed analizzato le proposte fatte dalle varie forze politiche candidate durante la campagna elettorale, possa riflettere serenamente sul voto che sta per esprimere.