di Anig
Polizia Municipale: sbloccate le prime assunzioni
Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto sono le prime regioni che potranno procedere a nuove assunzioni. Sulla base dei dati acquisiti sul portale Mobilità.gov.it, che esclusivamente per gli enti locali delle sopra indicate regioni: – Sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016. – Le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del restante personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015. – Sulle annualità anteriori al 2015, ove vi siano risorse disponibili, nel rispetto della legge, sono ripristinate, secondo il proprio fabbisogno, le facoltà di assunzione di polizia municipale. – Le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia municipale potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.
Quali sanzioni per l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo?
Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, il quale abbia dichiarato al datore di lavoro la propria malattia e che, quindi, non si sia presentato sul posto di lavoro, ha l’obbligo di essere reperibile nell’indirizzo abituale o, se diversa, nell’abitazione eventualmente indicata nel certificato medico. L’obbligo di reperibilità sussiste per tutto il corso della malattia, dal primo all’ultimo giorno, compresi i sabati. Nello specifico per i dipendenti statali e quelli degli enti locali della P.A le fasce orarie di reperibilità vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:0. Per i dipendenti privati invece la visita fiscale può avvenire dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Per i dipendenti pubblici, il medico fiscale è inviato direttamente dal dirigente dell’Amministrazione: in generale, il dirigente richiede la visita fiscale contemperando l’esigenza di risparmio di spesa pubblica con la lotta all’assenteismo. Attualmente i dipendenti pubblici possono beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia, solo nei seguenti casi: Patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infortunio sul lavoro Inail. Malattie professionali Inail, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio. Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Inoltre, qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.
TFR nei Fondi Pensione: maggiore flessibilità
Con la modifica appena approvata, invece, gli accordi collettivi potranno decidere quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinato alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità. La modifica approvata ieri specifica poi che, in assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva circa la quota destinata alla previdenza complementare, il conferimento continua a corrispondere al 100% del Tfr annualmente maturato. In sostanza, la norma concede ampi margini di flessibilità alle parti che firmano contratti e accordi collettivi, anche aziendali. Secondo le osservazioni che erano state fatte dalla Covip, con questa novità «le fonti istitutive potrebbero definire la misura del Tfr maturando da destinare alla previ denza complementare nel modo più consono rispetto alle esigenze dei soggetti interessati dall’accordo». Ieri, in commissione Industria, hanno ricevuto il via libera altri due emendamenti relativi al settore della previdenza complementare. Una modifica a prima firma Laura Bianconi (Ap) rende più flessibili i termini per ilriscatto totale della posizione individuale maturata presso un fondo pensione in alcuni casi di invalidità permanente o per inoccupazione superiore a 48 mesi; sulle somme oggetto del riscatto si applicherà una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23 per cento. Passa anche un emendamento, a prima firma Cinzia Bonfrisco, che prevede, nell’ambito del processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, «l’individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale».