LE SPESE SOSTENUTE
È possibile fruire dei benefici previsti dal Superbonus 110% portando in detrazione il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo a partire da quello in cui sono state sostenute le spese. Si parla di spese sostenute, quindi non conta la data di inizio delle procedure autorizzative ma unicamente che i pagamenti siano effettuati tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (si parla comunque di estendere l’orizzonte temporale).
INTERVENTI TRAINANTI
Gli interventi che possono rientrare direttamente nel Superbonus 110% sono quelli gli “interventi trainanti” e altri che possono accedervi solo se effettuati congiuntamente ai primi. Questi sono stati riassunti in una tabella presente all’interno del Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 con cui l’Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni relative alle due opzioni previste dalla norma, alternative alla fruizione della detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito).
Gli interventi trainanti che accedono direttamente al Superbonus 110% sono:
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
interventi antisismici.
Gli interventi trainati sono:
riqualificazione energetica su edificio esistente;
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A;
intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua;
installazione di pannelli solari/collettori solari;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
BENIFICIARI
La platea di beneficiari della nuova detrazione fiscale del 110% è individuata dall’art. 119, comma 9. In particolare, il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati:
dai condomini;
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
dalle organizzazioni non lucrative di utilità, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Il super bonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
A/8 – Abitazioni in ville;
A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o “decreto rilancio 2”.
REQUISITI
I requisiti da rispettare sono specificati all’interno dell’art. 119 del Decreto Rilancio, riguardano gli interventi trainanti e possono essere così riassunti:
nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
nella nuova formulazione del super bonus previsto per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono gli aspetti più innovativi della norma è probabilmente rappresentato dalla possibilità offerta dall’art. 121 del Decreto Rilancio di scegliere, in luogo alla normale fruizione dell’agevolazione fiscale, due opzioni alternative:
sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tali opzioni possono essere esercitate anche a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento).
ADEMPIMENTI
La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha definito puntualmente tutto quello che occorre fare per la fruizione del superbonus 110%, soprattutto in funzione delle due possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito). Vediamo di sintetizzare in pochi punti:
pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale “parlante” (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), ad esclusione del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito – Tale obbligo non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa;
acquisizione della seguente documentazione:
ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione va inviate telematicamente all’Enea);
ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.
I REQUISITI TECNICI
I requisiti tecnici devono essere asseverati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali. Con specifico riferimento al Sisma Bonus, come previsto dall’art. 3, comma 1 del DM n. 58/2017, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali di appartenenza.
VISTO DI CONFORMITA’
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:
le fatture o le ricevute fiscali altra idonea documentazione comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico per l’edilizia competente.