L’adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 2001 si è registrato l’ingresso di duemila bambini stranieri adottati, mentre le domande volte ad ottenere il decreto di idoneità all’adozione internazionale sono più di settemila.
Per saperne di più il nostro giornale ha intervistato la dott.ssa Ilaria Caputi, membro della Camera Minorile Salernitana.
Ci può, per favore, definire l’adozione internazionale?
L’adozione internazionale è l’adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, nel rispetto delle procedure stabilita dalla legge italiana e internazionale. La Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento normativo volto a tutelare i diritti dei bambini ed a sconfiggere il traffico dei minori a scopo adottivo. La Convenzione e la Legge italiana è informata al principio di sussidiarietà internazionale: l’adozione è l’ultima strada da percorrere, quando non è stato possibile aiutare il bambino all’interno della propria famiglia e nel proprio paese d’origine.
Quali coppie possono intraprendere la strada dell’adozione internazionale?
Gli aspiranti genitori adottivi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni neppure di fatto separazione personale. La differenza di età tra gli adottanti e l’adottando deve essere superiore a 18 anni e non deve superare i 45 anni di età. Tale limite massimo di età può essere superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore a 10 anni. Inoltre, i coniugi devono essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge debbono presentare “dichiarazione di disponibilità” all’adozione internazionale presso l’ufficio di cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente (per i residenti nell’Alta Valle del Calore è competente il Tribunale per i Minorenni di Salerno). Se il Tribunale ravvisa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, trasmette agli Enti locali la documentazione relativa alla coppia.
Qual è la funzione degli Enti locali?
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia, acquisendo informazioni sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sul loro ambiente sociale e su ogni altro elemento utile a valutare la loro idoneità all’adozione.
A questo punto la coppia dichiarata idonea a chi deve rivolgersi?
Entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve obbligatoriamente rivolgersi ad uno degli enti Autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (C.A.I). L’Ente svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese straniero indicato dai coniugi tra quelli con cui esso intrattiene rapporti. L’Ente, una volta ricevuta dall’autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, informa gli aspiranti genitori adottivi e ottenuto il loro consenso, li assiste in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con parere positivo anche da parte delle autorità del Paese straniero, l’Ente autorizzato trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottato – adottanti alla C.A.I., attestando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla Convenzione dell’Aja. La C.A.I., a sua volta, ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell’Ente incaricato, dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.
E’ dunque semplice adottare un bambino?
Direi di sì. Occorre però essere motivati e avere certezza delle procedure da seguire.