Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e autonomi, nati all’inizio degli anni Novanta con la cosiddetta legge Amato (n. 218 del 30 luglio 1990), che portò alla privatizzazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte. Queste erano enti creditizi con una forte connotazione solidaristica, sorti per lo più agli inizi dell’Ottocento sulla spinta di meccanismi di auto organizzazione e di auto tutela delle comunità, in una fase critica di passaggio dalla civiltà agricola a quella industriale. La legge Amato portò alla separazione dell’attività creditizia da quella filantropica. La prima fu scorporata e attribuita alle Casse di Risparmio Spa e alle Banche del Monte Spa, ormai società profit, commerciali private, disciplinate dal Codice Civile e dalle norme in materia bancaria e finanziaria analogamente alle altre banche. Le attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico rimasero invece proprie delle Fondazioni (dette di origine bancaria proprio perché nate in occasione della riforma del sistema bancario italiano), a cui inizialmente fu data anche la proprietà di tutte le azioni in cui era stato ripartito il patrimonio delle neonate società bancarie: proprietà che è stata significativamente ridotta negli anni fino a scendere sotto la quota di controllo per la maggior parte delle Fondazioni. Queste raggiunsero la loro definitiva caratterizzazione sotto il profilo istituzionale e giuridico con la riforma Ciampi del 1998/1999, che portò al riconoscimento della loro natura giuridica privata, conclusivamente acclarata dalla Corte Costituzionale con le sentenze numero 300 e 301 del settembre 2003.
Le Fondazioni di origine bancaria sono 88, diverse per origine1 , dimensione e operatività territoriale. Il loro ruolo è di promuovere lo sviluppo dei territori su cui insistono e sono radicate, ma anche dell’intero Paese. È un ruolo che si esprime a due livelli: come enti erogatori di risorse filantropiche al non profit e agli enti locali, e come importanti investitori istituzionali.
Riguardo al ruolo di erogatori di risorse filantropiche, come le “charities” nel mondo anglosassone, così in Italia le Fondazioni di origine bancaria sono un volano per il volontariato e per tutto il terzo settore. Come su accennato, nel 2003 la Corte Costituzionale , con una storica sentenza, la n. 300, le ha poste “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” , riconoscendo così che sono la preziosa infrastruttura immateriale di un sistema economico e sociale pluralistico, che non attribuisce esclusivamente all’amministrazione pubblica la responsabilità di perseguire il benessere comune, al contrario afferma, praticamente, il principio di sussidiarietà e, dunque, l’opportunità che soggetti diversi contribuiscano ad affrontare e a risolvere problemi d’interesse pubblico.
In qualità di “donors”, ogni anno le Fondazioni di origine bancaria nel loro insieme devolvono in erogazioni filantropiche circa un miliardo di euro e i beneficiari delle erogazioni sono sempre soggetti che perseguono finalità non lucrative di pubblico interesse: dunque sono soggetti privati non profit o istituzioni pubbliche. Le Fondazioni non possono fare donazioni alle imprese e al profit in generale.
Le risorse utilizzate per le erogazioni filantropiche sono tratte dagli utili generati dagli investimenti dei loro patrimoni. Solo parte di questo è investito in attività bancarie ; il resto è in gestioni e in altri investimenti di medio-lungo termine, che sempre più spesso riguardano anche comparti coerenti con quelli a cui le Fondazioni destinano le erogazioni filantropiche, così da poter mettere a disposizione in questi ambiti risorse più ampie di quelle compatibili con l’attività di donazione. Ci si riferisce qui agli investimenti in fondi per l’housing sociale, per l’innovazione delle piccole e medie imprese, per la ricerca tecnologica o per le infrastrutture ; ma anche a quelli in aziende operanti in settori strategici come le municipalizzate, le autostrade, gli aeroporti e, non ultima, la Cassa Depositi e Prestiti, cruciale per lo sviluppo dei territori e il rilancio del Paese.
Al fine di dare sistematicità alle migliori pratiche già sperimentate e pienezza di attuazione allo spirito delle norme che le regolano, nonché rafforzare la difesa della propria responsabile autonomia e terzietà rispetto ai poteri politici ed economici, nell’aprile 2012 le Fondazioni di origine bancaria si sono date una sorta di codice di riferimento volontario, ma vincolante, la Carta delle Fondazioni, che ha posto le basi per un processo di autoriforma il cui passaggio fondamentale è stato la firma, il 22 aprile 2015, di un Protocollo d’intesa fra l’Acri e il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che è l’autorità di vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria. Esso impegna le Fondazioni aderenti all’Associazione a modificare i loro statuti secondo i contenuti del Protocollo stesso, intesi a rafforzare la diversificazione degli investimenti, valorizzare la trasparenza delle erogazioni, disciplinare in termini più stringenti la governance.