Come noto, la cosiddetta Riforma del credito cooperativo (L. 49/2016) è stata oggetto di severe critiche, interne ed esterne al movimento, che si spingono sino all’ipotesi di incostituzionalità della stessa riforma: di questo avviso, fra gli altri, persino l’autorevole prof. Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale.
Un primo, ma incompleto tentativo, di porre rimedio alle carenze dell’originario impianto normativo è rinvenibile nelle modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe del 25 luglio 2018 (convertito in L. 108/2018) all’art. 37-bis del TUB, ed in particolare quelle riguardanti il carattere localistico, la specificità delle aree territoriali interessate e l’autonomia per le banche che si collocano nelle classi di rischio migliori.
Tuttavia, una tecnica legislativa a “maglie larghe” ha consentito alle aspiranti capogruppo di recepire tali orientamenti del legislatore, chiari nelle intenzioni, in modo ampiamente depotenziato e sfavorevole alle BCC virtuose nei “contratti di coesione”.
Ciò che nella proposta di contratto di coesione appare più svilito è proprio l’art. 3 ter laddove il legislatore consapevole dei limiti del testo originario della L. 49/2016 prevede che “le banche del gruppo che,…, si collocano nelle classi migliori di rischio a) definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi”. Ebbene tale previsione normativa, fondamentale per la tutela dell’autonomia decisionale, ovviamente risk based, delle affiliate funzionalmente al successo dello specifico – rispetto al territorio di riferimento – progetto imprenditoriale sottostante ciascuna banca e quindi alla stabilità del gruppo, diventa nel contratto di coesione di CCB all’art 13.3 “La Capogruppo, in coerenza con il Piano Strategico Pluriennale di Gruppo, individua e fornisce a ciascuna Banca Affiliata gli indirizzi e le metodologie per l’elaborazione del Piano Strategico Individuale e del relativo Piano Operativo Individuale, secondo princìpi di stabilità e autonomia delle Banche Affiliate e con vincoli di obiettivi modulati in relazione alla classificazione di rischio di ciascuna Banca Affiliata secondo il Modello Risk Based. Il Piano Strategico Individuale ed il Piano Operativo Individuale sono comunicati dalle Banche Affiliate alla Capogruppo preventivamente rispetto alla loro adozione. Qualora la Capogruppo fornisca indicazioni di modifica alla Banca Affiliata, quest’ultima trasmette alla Capogruppo il Piano Strategico Individuale e/o il Piano Operativo Individuale contenenti le modifiche richieste prima della relativa adozione.”
Va da sé che la portata potenzialmente prevaricatrice dell’ultimo capoverso dell’art 13.3 è tale da far rientrare dalla finestra ciò che il legislatore ha voluto fermamente far uscire dalla porta principale con la novellata norma del Milleproroghe, e cioè la facoltà indiscussa da parte della Capogruppo di definire in modo top-down le scelte strategiche e gestionali delle affiliate che invece sono e devono essere appannaggio dei singoli organi amministrativi laddove oggettivamente meritevoli in base al Modello risk based. Peraltro, tale modello top-down dà la stura a rilevanti rischi di conflitto diinteressi infragruppo! Tale modello è stato egregiamente etichettato dal Prof. Capriglione come “modello ordinatorio che interagisce negativamente sulla gestione delle BCC stesse”. Parimenti, localismo e territorialità vengono derubricati, sempre nel citato patto di coesione, alla sciatta previsione di comitati territoriali che esprimono pareri non vincolanti a favore della capogruppo: sic!
Tutto ciò premesso, appare imprescindibile un ulteriore intervento legislativo che:
- cristallizzi concretamente il perimetro dell’autonomia per le banche meritevoli (quelle che alternativamente abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: (i) fondi propri superiori a € 100 milioni, (ii) CET 1 > 15%, (iii) rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela < 15%) riservando alla capogruppo esclusivamente funzioni di coordinamento e controllo e non di direzione.
- A titolo esemplificativo, le banche meritevoli affiliate dovranno avere autonomia nella definizione dei propri piani strategici ed operativi, nella nomina degli esponenti aziendali nonché nella designazione del vertice esecutivo, senza alcun parere vincolante da parte della capogruppo;
- accentui localismo e territorialità rendendo vincolanti i pareri dei comitati territoriali nell’ambito delle strategie di gruppo, essendo questi innervati e consapevoli delle esigenze delle realtà locali che li esprimono.
- Questi emendamenti non stravolgono minimamente l’impianto della riforma volto a tutelare l’integrità del sistema bensì la migliorano significativamente in senso meritocratico (art. 37 bis comma comma 3 ter) e localistico (art. 37 bis comma comma 3 bis), che rappresentano le esigenze più a cuore dei soci e clienti delle BCC.