Il decreto legislativo entrerà in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) e fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
Il Decreto è piuttosto complesso e ve lo alleghiamo per opportuna informazione e consultazione. Segnaliamo alcune delle sue parti più rilevanti.
Gli articoli da 3 a 16 prevedono per la violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE soltanto illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria. La previsione di sanzioni penali di cui agli articoli 515 e 517 del codice penale è data dalla formula utilizzata negli articoli: “salvo che il fatto costituisca reato”.
Le sanzioni nei vari scaglioni sono cosi articolate:
- Violazione gravità lieve: sanzione da 500 a 4.000 euro;
- Violazione gravità bassa: sanzione da 1.000 a 8.000 euro;
- Violazione gravità media: sanzione da 2.000 a 16.000 euro;
- Violazione gravità alta: sanzione da 3.000 a 24.000 euro;
- Violazione gravità grave: sanzione da 5.000 a 40.000 euro.
L’articolo 16 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 1169. In particolare se le informazioni possono indurre in errore il consumatore, sono ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 3.000 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
L’articolo 19 sostituisce l’articolo 16 del D. Lgs. n. 109/1992. Al comma 1 sono infatti richiamati i prodotti “non preimballati” anziché i prodotti alimentari non preconfezionati, come erano definiti all’art. 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992. Più in dettaglio il primo comma prevede che i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio e i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente (registro, raccoglitore di schede), anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Al comma 2 si dispone che sul cartello (o altro supporto) devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti (nell’elenco ingredienti devono essere evidenziate le sostanze o prodotti di cui all’Allegato II: allergeni);
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
Al comma 3 si fa riferimento ai prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, per i quali l‘elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (allergeni) siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
Segnaliamo infine che le sanzioni previste in caso di violazione dell’art. 19 vanno da 1.000 e 8.000 Euro.
Fonte: Lente Pubblica