L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 20 del 04/01/2018, avente per oggetto “Legge di bilancio 2018; calendario dei pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, delle rendite vitalizie dell’INAIL; novità sul pagamento pensioni al primo giorno bancabile del mese”.
L’Istituto di previdenza, dunque, fornisce chiarimenti in merito alla tempistica di pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni previdenziali alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio.
PAGAMENTO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SECONDO LA NORMATIVA PREVIGENTE
L’Inps ricorda che l’art. 3, comma 3, del DL n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.19/2017, in tema di data di pagamento delle pensioni, aveva stabilito che i pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS erano effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, prevedendo, da ultimo, che a partire dal 2018, la decorrenza del regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici e assistenziali, sarebbe stata il secondo giorno bancabile di ciascun mese.
Per la rata di gennaio di ogni anno il pagamento era rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese.
PAGAMENTO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA GENNAIO 2018
L’aricolo 1, comma 184, della legge di Bilancio ha stabilito che, a partire da gennaio 2018, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell’Inail sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile. Unica eccezione prevista per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.
Questo il calendario, pubblicato dall’Inps, del primo giorno lavorativo per il pagamento dei ratei pensionistici 2018:
Le sopra riportate date valuta operano per i pagamenti mensili ai beneficiari di tutte le prestazioni e per i pagamenti a terzi di quote di pensione. Le succitate date riguardano anche le prime liquidazioni delle prestazioni di accompagnamento all’esodo, ai sensi dell’art 4 comma 2 della legge n. 92/2012 e dell’art. 1 comma 160 della legge n.205/2017, e delle pensioni in totalizzazione con Enti e Casse diversi da INPS. Per queste ultime, oltre a disporre il pagamento in favore del beneficiario, è necessario quantificare la provvista a carico di soggetti diversi da INPS, ai quali fa capo l’onere pensionistico.
Fonte: Lente Pubblica