Le multe stradali non verranno più recapitate dal postino bensì tramite pec. Ma il postino non andrà in pensione, bensì interverrà solamente se la procedura, fallisca. Il decreto in Gazzetta precisa che l’arrivo sulla nostra Pec rende la multa un atto “notificato e conoscibile” all’automobilista, che dunque non potrà dire di non aver ricevuto niente. La multa via Pec, in altre parole, dovrà essere pagata.
La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attivita’ di accertamento dell’illecito.
Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec. La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
Quanto all’e-mail, il decreto ne determina pure l’oggetto, identificato in “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”. Il contenuto viene così individuato:
- denominazione ed indirizzo dell’ufficio mittente;
- nome del responsabile “del procedimento di notificazione”;
- indirizzo e telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo relativo alla multa notificata;
- elenco pubblico da cui l’indirizzo Pec è stato estratto;
- “copia per immagine” o “copia informatica” del verbale di contestazione;
- ogni informazione utile perché il destinatario possa esercitare il diritto di difesa.
Se l’invio sulla Pec fallisce per colpa del destinatario (cioè l’automobilista), la Polizia – che ristamperà tutto, compreso “l’avviso di mancata notifica”, invierà la multa per posta tradizionale, con spese a carico del destinatario.
Fonte: Lente Pubblica