Dopo la verifica dei presupposti, l’Agenzia dà il via libera per la restituzione della somma, che le imprese accreditano sulla prima bolletta utile e, comunque, entro 45 giorni. Disponibile, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai, il modello(con relative istruzioni) che i contribuenti dovranno utilizzare per presentare l’istanza di rimborso del canone Tv, per uso privato, non dovuto e tuttavia addebitato nelle fatture emesse dalla imprese fornitrici di energia elettrica. Il modulo è stato approvato con il provvedimento del 2 agosto 2016, che stabilisce anche le modalità di presentazione della richiesta. Via web, ma anche per raccomandata L’istanza può essere inviata direttamente dall’intestatario della bolletta o dai suoi eredi, tramite la specifica applicazione web attiva, dal prossimo 15 settembre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline. La stessa piattaforma informatica dovrà essere utilizzata anche dagli intermediari abilitati che presentano l’istanza su incarico dei contribuenti. In questo caso, il delegato deve:
- consegnare al contribuente la ricevuta dell’Agenzia che attesta la corretta trasmissione dell’istanza
- conservare l’originale del modello firmato dal richiedente e copia del documento di identità di quest’ultimo
- conservare la delega ricevuta.
Gli stessi documenti devono essere resi disponibili, in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel temine ordinario decennale di conservazione. La presentazione si considera avvenuta dalla data della ricevuta telematica trasmessa dal sistema che attesta la correttezza dell’operazione. La domanda può, in alternativa, seguire il percorso più “tradizionale” ovvero essere spedita in formato cartaceo con raccomandata, tramite servizio postale, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Per la data, in questo caso, fa fede il timbro postale. Va allegata la copia di un documento di riconoscimento. Le istanze presentate con questa modalità, specifica l’Agenzia, si considerano valide anche se inviate prima della pubblicazione del provvedimento odierno, purché contengano i dati richiesti nel modello approvato, necessari per la verifica dei presupposti che danno diritto al rimborso. Le ipotesi che motivano l’istanza Nel modello vanno indicati i motivi del rimborso e il provvedimento assegna a ogni specifica causale un suo codice:
- il codice “1” identifica la situazione in cui il richiedente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito (almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva
- il “2” è riservato agli esenti in base a convenzioni internazionali, che hanno presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva
- il “3” individua i casi in cui il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (ad esempio, con addebito sulla pensione)
- con il “4” si segnala che il canone è stato pagato anche su un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia (in questo caso, l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per richiedere l’esenzione)
- il codice “5” identifica motivi diversi dai precedenti.
Il modello contiene, inoltre, uno spazio dove indicare sinteticamente il motivo della richiesta di rimborso. L’Agenzia verifica e la società elettrica rimborsa Lo Sportello abbonamenti Tv della Dp 1 dell’Agenzia delle Entrate di Torino (Sat) verifica i presupposti per la restituzione del canone e dà il via libera all’impresa per l’effettuazione del rimborso. La somma tornerà al contribuente con la prima bolletta utile oppure anche con altre modalità: la condizione è che l’operazione si concluda entro 45 giorni dalla data in cui l’impresa ha ricevuto le informazioni utili all’effettuazione del rimborso; se ciò non dovesse avvenire, sarà lo stesso sportello Sat di Torino a disporre il rimborso.