*Sintesi della nota dell’Avv. Ennio Abonante
[ …] la Corte di Appello di Catanzaro ha depositatola sentenza con la quale si è concluso il processo che aveva come oggetto l’impugnativa della sentenza del Tribunale di Paola che aveva condannato RFI spa, già Ferrovie dello Stato spa, al pagamento in favore del Comune di San Lucido, della somma di € 332.500,00 annui, quale ristoro per i danni subiti in seguito alla realizzazione delle cd “T”. La Corte d’Appello, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha condannato, con un diversa motivazione e diverso criterio di valutazione, RFI spa a versare in favore del Comune la somma di € 1.778.7500, oltre a quota parte delle spese di lite ed al pagamento delle spese di CTU per il danno ambientale arrecato. Nel 2000 l’allora Amministrazione Comunale, guidata dall’attuale Sindaco, dr. Roberto Pizzuti, preso atto della situazione venutasi a creare a causa della realizzazione delle cd opere a difesa del mare, mi ha conferito l’incarico, di valutare la sussistenza delle condizioni per adire in giudizio le Ferrovie dello Stato. Il Comune, naturalmente, prima di procedere in giudizio, ha richiesto un ausilio tecnico all’ing. Attilio Fiorino Morosini ed al prof. Ing. Giuseppe Pugliese Carratelli, esperti del settore, i quali hanno redatto una CTP dalla quale è emerso che, effettivamente, l’erosione costiera e la scomparsa dell’arenile verificatasi in territorio di San Lucido era stata causata dalla realizzazione delle “T” […]
Nel corso del giudizio è stata disposta una CTU tecnica, affidata al dott. Prof. Ing. Giuseppe Frega, allora Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, che in sostanza ha confermato la tesi sostenuta dal consulenti di parte del Comune, precisando anche che la realizzazione dei pennelli aveva creato una irreversibile trasformazione fisiognomica della costa e pertanto avevano arrecato un indubitabile danno ambientale. Nel 2007, il Tribunale civile di Paola, ha accolto la domanda proposta dal Comune di San Lucido ed ha condannato le Ferrovie dello Stato al risarcimento dei danni, in quanto l’impoverimento e la scomparsa dell’arenile, erano da imputare, in via totale ed esclusiva, alla realizzazione dei pennelli ed alla conseguente mancanza di manutenzione da parte delle FF.SS. In quel tratto di mare, infatti, esiste un naturale transito del materiale detritico, che si sposta da nord verso sud e che è stato interrotto dalla realizzazione delle opere a difesa del mare, con il conseguente depauperamento delle zone sottoflutto poste a sud e la contestuale scomparsa dell’arenile, che ha comportato anche una maggiore vulnerabilità delle strutture comunali che in occasione delle periodiche mareggiate che si sono verificate e che si verificano vengono puntualmente danneggiate […]
La Corte d’Appello di Catanzaro ha riconosciuto la sussistenza di un danno ambientale e che la causa dell’erosione costiera nel territorio di San Lucido è da ascrivere alla realizzazione dei pennelli ed ha stabilito anche che se le “T” non fossero state realizzate l’arenile di San Lucido non avrebbe subito una erosione di tale entità. I giudici, pertanto, hanno motivato la decisione con la sussistenza della condotta colposa di RFI per avere realizzato le “T” e la barriera Soffolta. […]
Quella della Corte di Appello di Catanzaro è una decisione storica, che costituisce il primo precedente in materia in Italia ed ha stabilito un principio innovativo in tema di responsabilità; per la prima volta in Italia, la RFI spa, già Ferrovie dello Stato spa, è stata ritenuta responsabile dei danni ambientali causati dalla realizzazione e dalla omessa manutenzione delle opere a difesa del mare e dovrà risarcire l’ Ente Locale. La Corte d’Appello, inoltre, come del resto il Giudice di primo grado, ha accolto la tesi del Comune ed ha stabilito un ulteriore importantissimo principio e cioè che quelle opere costituiscono un illecito permanente, che, quindi, cessa solo quando viene meno la causa del danno. Questa sentenza, inoltre, apre importanti prospettive per tutti gli altri Comuni rivieraschi, che hanno subito danni analoghi e che potrebbero avvalersi di questa decisione per vedere riconosciuti i propri diritti.
Spiacente di non avere avuto la possibilità di accogliere l’invito per impegni professionali precedentemente assunti e di non avere potuto contribuire, per la ristrettezza dei tempi, in maniera più completa al convegno da voi organizzato, sono a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento o informazione in merito ovvero per approfondire in maniera più completa la problematica.