di Anig
Canone RAI: Si pagherà in base alla residenza?
Il pagamento viene infatti addebitato direttamente in bolletta al titolare della fornitura elettrica sulla base unicamente della residenza nell’immobile. Poi c’è il capitolo seconde case. La legge precisa che il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. La situazione si complica invece qualora il coniuge o il figlio, oltre alla residenza, diventi titolare di una fornitura elettrica a sè stante. In tal caso si dovrebbe chiarire se si possa continuare ad invocare l’agevolazione prevista per la stessa famiglia anagrafica oppure no. Più chiare le altre vicende legate all’addebito in bolletta. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016. E l’importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce. Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi. Si conferma inoltre che per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. È inoltre allo studio la soluzione per chi attiva una fornitura di energia a novembre o dicembre: potrebbe essere deciso che pagherà il canone da gennaio.
Benefici acquisto Prima Casa: quando non si applica l’inidoneità abitativa?
I benefici per l’acquisto della prima casa non spettano al contribuente che possiede un altro immobile non adatto a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche complessive, le esigenze abitative del proprio nucleo familiare. Si prevede l’applicazione agevolata dell’imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, a condizione che:
- a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività
- b) nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- c) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni.
Il riferimento operato dalla vigente normativa all’ampia nozione di “casa di abitazione” induce a ritenere che la fruizione dell’agevolazione debba essere esclusa in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruire dell’agevolazione risulti già in possesso nello stesso comune o nell’intero territorio nazionale, se acquistato con le agevolazioni, di un immobile a uso abitativo. In altri termini, ciò che conta ai fini della legittima fruizione dei benefici fiscali è solo “l’assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l’inagibilità) dell’immobile all’uso abitativo”.
Comodato: se il contratto è registrato c’è uno sconto del 50%
Il ministero dell’Economia chiarisce i requisiti per fruire della riduzione del 50% di lmu e Tasi per le case date in comodato ai parenti. Termini ampi per la registrazione dei contratti di comodato per beneficiare dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date ai genitori o ai figli. L’apertura arriva dal ministero dell’Economia e delle finanze nella risoluzione numero 1/2016 pubblicata ieri in risposta a alcuni quesiti posti dalla CNA. Il Mef precisa così i contorni applicativi della disposizione, introdotta con la legge di stabilità, che reca a partire dal 1° gennaio 2016, una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori.
Per attivare il bonus il contratto di comodato si deve registrare presso l’Agenzia delle Entrate e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Il comodante, oltre a concedere l’immobile in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado, non deve possedere altri immobili in Italia, vincolo attenuato solo dalla possibilità di possedere, oltre all’immobile dato in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. La ratio della norma dovrebbe essere quindi di consentire al genitore che possiede due immobili nello stesso comune di cederne uno in comodato ai figli (ottenendo l’abbattimento fiscale del 50% sulle imposte comunali) mantenendo comunque nell’altro immobile la propria residenza. In realtà il perimetro per poter accedere allo sconto è molto stretto perchè basta possedere il secondo immobile in un comune diverso da quello di residenza – il caso classico della seconda casa al mare – per perdere del tutto il beneficio fiscale.